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Accertamento di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori

L'Intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e l’Accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza per le categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi che includono tra le altre tutte le attività di trasporto di cose o persone-  hanno stabilito l'obbligatorietà della sorveglianza sanitaria da parte del medico del lavoro competente.

Gli accertamenti sanitari si completano mediante test di screening su campione di urina.
Tali controlli devono essere svolti in via preventiva ovvero all'atto dell'assunzione e quindi con periodicità di norma annuale. Il preavviso comunicato al lavoratore e concordato con il datore di lavoro, deve essere di massimo un giorno. Qualora il lavoratore non si sottoponga all'accertamento, ne deve essere predisposto entro dieci giorni uno nuovo e, nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga a questo nuovo accertamento senza giustificato motivo, il datore di lavoro è obbligato a disporre la cessazione del lavoratore dall'espletamento della mansione fino ad accertamento avvenuto. In caso di positività il medico competente emette un giudizio di inidoneità temporanea e invia il lavoratore al SERT territorialmente competente per l'analisi di verifica.
Preliminare all'azione di controllo è un intervento di informazione sui contenuti e sull'obbligatorietà di tali controlli rivolti ai lavoratori.
Deve essere inoltre predisposta un'attività di formazione con i lavoratori in cui il datore di lavoro informa, anche attraverso il medico competente, sul significato di tale provvedimento, sugli effetti sulla salute dell'assunzione di sostanze stupefacenti e delle conseguenze in ambito lavorativo che tali comportamenti possono avere.

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